Guida Accompagnata

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Possono richiedere la “guida accompagnata” coloro che hanno compiuto 17 anni e sono in possesso di patente A1 o B1.
Per ottenere l’autorizzazione alla guida accompagnata, è necessario effettuare un corso di guida della durata di almeno 10 ore presso un’Autoscuola.

 

 

Di seguito la tabella delle lezioni di guida necessarie:

Modulo Ore Obiettivi Esercitazioni
A 1 Uso del veicolo Partenza, uso della frizione, uso del volante, frenata, inserimento e disinserimento delle marce, retromarcia
B 3 Comportamento nel traffico Posizione sulla carreggiata, svolta a destra, svolta a sinistra, circolare in strade strette, effettuare partenze in salita con freno a mano e senza freno a mano, comportamento agli incroci regolati e non da segnaletica verticale, regolati da impianti semaforici, incroci con circolazione rotatoria, il controllo della precedenza agli incroci con diritto e non di precedenza, valutazione della distanza di sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia
C 2 La guida in condizioni di visione notturna Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici
D 2 Guida su strade extraurbane Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile
E 2 Guida su autostrade o su strade extraurbane Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie,, circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione.

 

Al termine verrà consegnato all’allievo l’attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida e l’autorizzazione per la guida accompagnata  con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età.
Nel caso in cui, durante il periodo di guida accompagnata, il minore commette violazioni , il diritto all’autorizzazione è revocato ed è inserito apposito ostativo nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata.
L’Ufficio della Motorizzazione Civile al quale è stata presentata l’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata, su presentazione dell’attestato redatto dall’autoscuola e sulla designazione degli accompagnatori, rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designato (NOTA BENE: soltanto dopo il rilascio della suddetta autorizzazione il minore può esercitarsi se accompagnato da uno dei titolari di patente di guida indicati nell’ autorizzazione).
Con riferimento agli accompagnatori, che possono essere designati in un numero massimo di tre, si fa presente che:
•  devono avere un’età non superiore a 60 anni;
•  devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente italiana di categoria non inferiore alla B, con esclusione di quelle speciali. Nel caso di patente rilasciata da altro Stato UE, ovvero appartenente al SEE, la stessa deve essere stata riconosciuta da non meno di 5 anni;
•devono avere patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun provvedimento di sospensione.
Con riferimento alle esercitazioni di guida accompagnata si fa presente quanto segue:
– le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli idonei, muniti di apposito contrassegno identificativo, senza il trasporto di passeggeri e senza il traino di rimorchi.
– l’autoveicolo sul quale può essere esercitata la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti:
– massa complessiva fino a 3,5 t;
– potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
– munito, nella parte anteriore e posteriore, di apposito contrassegno  recante le lettere “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente.
GAL’aspirante al conseguimento della patente di categoria B, già autorizzato alla guida accompagnata, è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida purché presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno, e  non sia incorso nella revoca dell’autorizzazione.